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I DEPOSITI GIUDIZIARI – tante ottime auto – pezzi di ricambio???

I DEPOSITI GIUDIZIARI

Capita spesso di vederci dentro auto che, presumibilmente, all’epoca del sequestro fossero in buone, se non ottime, condizioni.

Ai “gestori” del deposito spetta il riconoscimento di somme calcolate per la custodia e gestione del mezzo, questo sino al 2003.

Periodo in cui i ritiri/sequestri di vetture e moto vennero sospesi.

Foto presa dalla rete

A sequestrare erano competenti i CC, la Polizia di Stato, la Polizia Municipale, dopo un’infrazione grave, guida senza patente, incidente grave, ecc. ecc. .

Ammassate in migliaia,spesso su terreni non idonei, nel senso che;spesso; siano privi di fondi atti a prevenire lo sversamento nel terreno di liquidi come oli, carburanti, acidi delle batterie, che in un’auto in stato d’abbandono possono sempre fuoriuscire. 

L’art. 8 del D.P.R. n. 571 del 1982 stabilisce che  nei casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, se riconosce che non è possibile o non conviene custodire il veicolo a motore o il natante in locali propri dell’autorità procedente, può disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e dai comandanti di porto capi di circondario qualora si tratti di natanti, ovvero può disporre che la stessa avvenga in luogo diverso nominando il custode ed informando il capo dell’ufficio ovvero il dipendente preposto al servizio.
Pertanto il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo può essere affidato, per la custodia, ad uno dei soggetti pubblici o privati indicati in un elenco annualmente predisposte dal Prefetto.
L’iscrizione nell’elenco è  subordinata alla disponibilità, manifestata dai soggetti pubblici e privati, di svolgere l’attività di custodia e può essere svolta da qualsiasi soggetto pubblico o privato in possesso dei requisiti soggettivi (morali) e oggettivi (idoneità delle strutture utilizzate per l’espletamento del mandato) richiesti per poter espletare l’incarico.
L’art. 241 bis del C.d.s. prevede la figura del custode-acquirente convenzionato con il Ministero dell’Interno e con l’Agenzia del Demanio, al quale i veicoli sequestrati, che non sono stati consegnati al proprietario o al conducente devono essere affidati con l’onere di custodia e con l’eventuale obbligo di acquistarne successivamente la proprietà.

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Ritengo che l’aspetto piu’ assurdo riguardi il compenso dalla vendita di questi beni.

Se fossero stati conservati bene, meglio ad essere cortesi, sarebbero alienabili, anche come ricambi.

Perche’ le auto valgono per come si trovano nel momento in cui vengono “tolte” dal deposito.

Per capirci, sapevo di una 127 Sport in condizioni perfette, avrà avuti 10.000. KM.

Ritirata per guida senza patente ed incidente grave (credo investimento di pedone).

All’epoca aveva il valore di un’auto piuttosto vicina al nuovo, quando fù spostata per fare “pulizia” in quel deposito, non stava nemmeno insieme.

Ad andarci su coi piedi sarà stata venduta come ferro ad una cifra ridicola rispetto a quanto poteva essere possibile. 

Il procedimento parte, e’ promosso, da chi ha effettuato il sequestro, la Polizia ad esempio.

Lo stesso soggetto che dovrà poi provvederebbe alla verifica delle condizioni e vendibilità del mezzo sequestrato.

Spesso le pratiche relative a quel veicolo finiscono in un qualche ufficio, archivio, talvolta “sparendo” per via di uno sorta di scarto d’archivio che viene fatto ogni 10 anni.

Nonostante la legge preveda un tempo di sei, 6, SEI, mesi per procedere all’alienazione o destinazione d’uso come auto in borghese per le forze dell’ordine.

Ragionando si potrà comprendere che i costi fossero assurdi, da quelli per la custodia, gestione di pratiche di sequestro, ed eventuale dissequestro, e d’ufficio (archivi e vari).

Si potevano trovare auto di ogni tipo e prezzo

Se le pratiche del veicolo dopo la confisca passavano all’agenzia del Demanio, quindi patrimonio di Stato, ci sarebbe da capire i motivi delle mancate vendite o riassegnazioni.

Spesso le notifiche al trasgressore, precedente proprietario, finivano nel dimenticatoio, arrivando a dimenticarsi anche di procedere per il reato o infrazioni commessi, un ulteriore danno all’erario.

Ma perche’ spesso non vengono cedute???????

Partiamo dal presupposto che stiamo parlando di beni mobili registrati, con pendenze. I custodi dei depositi devono avere registrati ingressi e periodi di giacenza degli stessi, nelle presumibili condizioni del bene al suo ingresso.

Se li alienassero, oltre a dover fare più e più passaggi ed incartamenti presso i vari uffici di competenza, non, NON, percepirebbero più i compensi derivanti dalla loro custodia.

Perchè, se alla fine, le auto vengono rottamate, i gestori dei depositi hanno maturato un diritto a ricevere quanto di competenza per ognuno di quei veicoli per la custodia.

I DEPOSITI GIUDIZIARI – 

pezzi di ricambio ??????